Edilizia Industria Agrigento: CIPL 28 aprile 2022

Firmato il 28/4/2022, tra ANCE Agrigento – Sezione Autonoma Costruttori Edili e FILLEA-CGIL FILCA-CISL e FENEAL-UIL, il CIPL integrativo del CCNL 18 luglio 2018 che avrà validità nell’intera provincia di Agrigento per tutte le imprese edili che svolgono le lavorazioni indicate nel CCNL citato e per tutti i lavoratori da esse dipendenti, sia per lavori eseguiti per conto di privati che per conto di Enti pubblici

Il nuovo CIPL per la provincia di Agrigento sottoscritto il 28 aprile 2022 per il settore dell’Edilizia Industria territoriali, decorre dal 1/5/2022 sino al 30/4/2023.

Elemento Variabile della Retribuzione – EVR
Le parti si danno atto che l’EVR è un premio variabile che tiene conto dell’andamento congiunturale del settore e che è correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio.
Le parti si danno, altresì atto che l’EVR non ha incidenza sui Singoli istituti retributivi contrattualmente previsti, ivi compreso, Il trattamento di fine rapporto (TFR).
L’importo dell’’EVR decorre, per Agrigento e provincia, dalla sottoscrizione del presente accordo.
La misura massima dell’EVR, erogabile per Agrigento e provincia, è fissata nel 4,00% dei minimi in vigore secondo le indicazioni del CCNL e secondo quanto previsto dal presente accordo
Ai fini del completamento degli indicatori territoriali, per la verifica dell’andamento congiunturale del settore e dei risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio, viene individuato quale quarto elemento il rapporto tra i contributi versati e i contributi dovuti alla Cassa Edile Agrigentina.
Di conseguenza gli indicatori sui quali effettuare la verifica di cui sopra risultano i seguenti:
1. Numero dei lavoratori iscritti in Cassa Edile;

2. Monte salari denunciato in Cassa Edile;

3. Ore denunciate in Cassa Edile al netto dell’incidenza delle ore di cassa integrazione;

4. Rapporto tra i contributi versati e i contributi dovuti alla Cassa Edile.

Agli indicatori di cui sopra è attribuita la seguente incidenza ponderale: del 35%.
Al n. 1 e 2, del 35% al n. 3, 30% al n. 4.
In attuazione di quanto disposto dal CCNL 1 luglio 2014, il triennio di riferimento per il raffronto dei parametri territoriali è: 2019 – 2020 – 2021. Tale triennio è stato comparato con quello immediatamente precedente: 2018 – 2019 – 2020.

Ai fini delle verifiche per gli anni successivi al 2021, ogni triennio slitterà in avanti di un anno.
Per la procedura annuale ai fini della determinazione dell’EVR le parti si incontreranno annualmente entro il mese di gennaio di ciascun anno per procedere al calcolo ed alla verifica degli indicatori secondo il sistema sopra evidenziato.
La verifica è stata effettuata contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo di rinnovo e pertanto, considerato che gli indicatori danno risultati positivi a partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo, si verificano i presupposti per il riconoscimento dell’EVR. al 4%,
I relativi importi orari dell’EVR risultano i seguenti:

– operaio specializzato 4° livello €. 0,26
– operaio specializzato 3° livello €. 0,24
– operaio qualificato 2° livello €. 0,22
– operaio comune 1° livello €. 0,19
– guardiani, portieri, custodi, fattorini uscieri, inservienti €. 0,16
– guardiani, portieri e custodi con alloggio €. 0,15

Gli importi mensili dell’EVR per gli impiegati risultano:

Categoria 1 livello 7 €. 65,22
Categoria 1 livello 6 €. 58,70
Categoria 2 livello 5 €. 48,92
Assistente tecnico livello 4 €. 45,66
Categoria 3 livello 3 €. 42,39
Categoria 4 livello 2 €. 38,15
Categoria 4 primo impiego €. 32,61

Ciascuna azienda determina annualmente la percentuale di EVR stabilita a livello provinciale procedendo alla verifica dei seguenti due parametri aziendali:

1. Ore denunciate in Cassa edile;
2. Volume di affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell’Impresa stessa, presentate alla scadenza prevista dalla legge.

L’impresa confronterà tali parametri dell’ultimo triennio aziendale con il precedente triennio aziendale di riferimento, come previsto per il calcolo a livello provinciale.
Ai fini delle verifiche per gli anni successivi al 2021, ogni triennio slitterà in avanti di un anno.
Qualora i suddetti parametri risultino entrambi pari o positivi nel confronto triennale di cui sopra, l’azienda provvederà ad erogare l’EVR nella misura stabilita a livello provinciale.
Laddove entrambi i parametri al livello aziendale risultassero negativi, l’EVR non sarà erogato.
Qualora dal medesimo confronto solo uno dei suddetti parametri risulti negativo nel confronto triennale l’azienda dovrà erogare l’EVR nella misura appresso indicata. Laddove a livello provinciale fosse stata individuata una percentuale di EVR superiore al 30% o risultasse erogabile l’EVR nella piena misura determinata a livello territoriale, (4%) l’impresa erogherà il 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%.

Trasporto ed indennità sostitutiva
Quando il posto di lavoro si trovi ubicato ad una distanza di oltre 2 Km. e fino a 10 Km. ove l’impresa non provveda con mezzi propri al trasporto degli operai dal luogo di raccolta al posto di lavoro, è dovuta, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente accordo una indennità di €. 0,35 per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato.
Ove la distanza, come sopra calcolata, fosse superiore ai 10 Km., l’indennità di che trattasi è dovuta nella misura di €. 0,45 per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato.
Per gli operai presenti in cantiere, nel caso di interruzione dell’attività lavorativa che non dipenda dalla volontà del lavoratore, la indennità di cui ai punti precedenti sarà conteggiata sulla base dell’orario giornaliero convenzionale di lavoro.
L’indennità predetta sarà corrisposta per l’intera giornata anche in caso di interruzione dell’attività lavorativa per causa non imputabile al lavoratore.
Qualora la maggioranza dei lavoratori in forza nel cantiere provenga da comuni vicini e nell’ipotesi di approntamento del mezzo di trasporto a carico del datore di lavoro, verrà esaminata la possibilità di istituire altro punto di raccolta per il raggiungimento del cantiere.

Mensa ed indennità sostitutiva
L’impresa, in relazione alla ubicazione dei cantieri ed alla loro durata, alle caratteristiche delle opere da eseguire, al luogo di residenza delle maestranze, su richiesta di almeno 20 dipendenti occupati nel cantiere, provvederà, ove possibile, affinché nel cantiere o nelle immediate vicinanze possa essere consumato un pasto caldo mediante il ricorso al servizio di mensa nel cantiere o a servizi esterni.
Ove risulti necessario o ne sussistano le condizioni in relazione alla organizzazione ed alla durata dei cantieri, le disposizioni di cui al comma precedente potranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni a più imprese.
Nelle zone in cui vengano individuati, nel raggio di cinque chilometri, gruppi di almeno cinque imprese con un organico minimo di venti dipendenti ciascuna o singole imprese con almeno 100 dipendenti, potranno essere istituite strutture di mense collettive. Rimane salvo quanto disposto al primo comma per quanto concerne il limite minimo di lavoratori che ne richiedano l’istituzione.
L’impresa concorre al costo nella misura di €. 3,00 per ciascun pasto consumato.
 Ove non sia data comunque attuazione a quanto su previsto, l’impresa corrisponderà una indennità di €. 3,00 giornalieri pari a €. 0,37 per ogni ora di lavoro ordinario.
Su tale importo non va computata la percentuale di cui all’art. 18 del CCNL 19 aprile 2010 e sue successive eventuali modifiche in quanto nella sua determinazione é stato tenuto conto della maggiorazione per ferie, gratifica natalizia e festività soppresse.
La indennità sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgono del servizio di mensa attuato in una delle forme di cui ai commi precedenti, salvo il caso degli operai impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo in dipendenza della organizzazione del cantiere e delle mansioni svolte.

Impiegati
Le indennità sostitutive di mensa e trasporto spettano anche agli impiegati che operano direttamente nei cantieri alle stesse condizioni su riportate.

Whistleblowing senza privacy

Il Garante per la privacy ha precisato che PA e imprese devono prestare la massima attenzione nella gestione dei sistemi di whistleblowing, al fine di garantire la massima riservatezza dei dipendenti e delle altre persone che presentano segnalazioni di condotte illecite.

L’istruttoria del Garante nasce nell’ambito di un ciclo di attività ispettive sulle modalità di trattamento dei dati acquisiti tramite i sistemi di whistleblowing, in particolare quelli più utilizzati in Italia dai datori di lavoro.
Dai controlli effettuati, l’accesso all’applicazione web di whistleblowing, basata su un software open source, avveniva attraverso sistemi che, non essendo stati correttamente configurati, registravano e conservano i dati di navigazione degli utenti, tanto da consentire l’identificazione di chi la utilizzava, tra cui i potenziali segnalanti.
La struttura sanitaria non aveva poi provveduto a informare preventivamente i lavoratori in merito al trattamento dei dati personali effettuato per finalità di segnalazione degli illeciti, non aveva effettuato una valutazione di impatto privacy e non aveva neppure inserito tali operazioni nel registro delle attività di trattamento, strumento utile per valutare i rischi per i diritti e le libertà degli interessati. È infine emersa una non corretta gestione delle credenziali di autenticazione per l’accesso all’applicazione web di whistleblowing da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (Rpct), durante la fase di transizione con il suo successore.
Nel corso dei controlli sono emersi ulteriori illeciti imputabili alla società informatica che, in qualità di responsabile del trattamento, forniva all’azienda ospedaliera l’applicazione web di whistleblowing.
La società si era, infatti, avvalsa di un fornitore esterno per il servizio di hosting dei sistemi che ospitavano l’applicativo senza dare specifiche istruzioni sul trattamento dei dati degli interessati e senza darne notizia alla struttura sanitaria. Aveva inoltre utilizzato il medesimo servizio di hosting anche per proprie finalità, ad esempio per la gestione del rapporto di lavoro con i dipendenti o la gestione contabile e amministrativa, anche in questo caso senza regolare il rapporto e l’uso dei dati.
Il Garante, tenendo conto della piena collaborazione offerta nel corso dell’istruttoria anche per sanare i problemi rilevati, ha comminato sia alla struttura sanitaria sia alla società informatica una sanzione di 40.000 euro e ha concesso trenta giorni alla società informatica per adeguare il rapporto con il fornitore del servizio di hosting alla normativa sulla protezione dei dati personali (Nota 11 maggio 2022, n. 488).

I contribuenti escusi dagli ISA 2022

Nel decreto 29 aprile 2022 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato nella G.U. n. 111 del 13 maggio 2022, di approvazione delle modifiche agli Indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili al periodo d’imposta 2021, sono individuati i contribuenti ai quali non si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale per il medesimo periodo.

Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, gli indici sintetici di affidabilità fiscale, in vigore per il medesimo periodo d’imposta, non si applicano nei confronti dei soggetti che:

– hanno aperto la partita I.V.A. a partire dal 1° gennaio 2019;

– esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche di seguito riportate:

14.11.00 Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle

14.20.00 Confezione di articoli in pelliccia

47.71.40 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle

49.31.00 Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane

49.32.10 Trasporto con taxi

49.32.20 Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente

49.39.01 Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano

49.39.09 Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca

59.14.00 Attività di proiezione cinematografica

79.11.00 Attività delle agenzie di viaggio

79.12.00 Attività dei tour operator

79.90.19 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca

79.90.20 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici

85.52.01 Corsi di danza

90.04.00 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche

92.00.02 Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone (limitatamente alla raccolta delle giocate per conto del concessionario mediante gli apparecchi per il gioco lecito con vincite in denaro di cui all’art. 110, comma 6 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in veste di esercenti o possessori degli apparecchi medesimi)

93.11.10 Gestione di stadi

93.11.20 Gestione di piscine

93.11.30 Gestione di impianti sportivi polivalenti

93.11.90 Gestione di altri impianti sportivi nca

93.13.00 Gestione di palestre

93.19.92 Attività delle guide alpine

93.21.01 Gestione di parchi di divertimento, tematici e acquatici, nei quali sono in genere previsti spettacoli, esibizioni e servizi

93.21.02 Gestione di attrazioni e attività di spettacolo in forma itinerante (giostre) o di attività dello spettacolo viaggiante svolte con attrezzature smontabili, in spazi pubblici e privati

93.29.10 Discoteche, sale da ballo night-club e simili

93.29.30 Gestione di apparecchi che non consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone

93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca

94.99.20 Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby

94.99.90 Attività di altre organizzazioni associative nca

I contribuenti esclusi dall’applicazione degli indici sono comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali.

Decreto Ucraina-bis: efficacia retroattiva della sospensione degli adempimenti dei professionisti

I professionisti interessati da malattia o infortunio a causa del Covid-19 possono beneficiare della sospensione degli adempimenti a loro carico su mandato dei clienti. La sospensione è applicabile in relazione agli eventi verificatisi a decorrere dal 31 gennaio 2020, data di dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19.

Il cd. “Decreto Sostegni ha stabilito che al fine di tutelare il diritto al lavoro e la salute quale diritti fondamentali dell’individuo, in deroga alla normativa vigente alla data del 22 maggio 2021, la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze, nonché i mancati pagamenti entro il termine previsto, che comportino mancato adempimento verso la pubblica amministrazione da parte del professionista abilitato, per sopravvenuta impossibilità dello stesso causata da una condizione di malattia o infortunio dovuta al Covid-19, non comporta decadenza dalle facoltà e non costituisce comunque inadempimento connesso alla scadenza dei termini medesimi.
Tale mancato adempimento non produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente.
Nelle ipotesi di malattia o infortunio del professionista connessi al Covid-19, i termini degli adempimenti affidati al professionista sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno di inizio della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o dal giorno di inizio della quarantena con sorveglianza attiva, fino a 30 giorni decorrenti dalla data di dimissione dalla struttura sanitaria o di conclusione della permanenza domiciliare fiduciaria o della quarantena, certificata secondo la normativa vigente.
La sospensione dei termini per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all’inizio delle cure domiciliari.
Il certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, deve essere consegnato o inviato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata, presso i competenti uffici della pubblica amministrazione, ai fini dell’applicazione della sospensione.
Gli adempimenti sospesi devono essere eseguiti entro i 7 giorni successivi a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione, con facoltà di allegare contestualmente i certificati di guarigione o fine quarantena.

Nel testo licenziato dal Senato della legge di conversione del D.L. n. 21/2022 (cd. “Decreto Ucraina-bis”) viene previsto che la sospensione per gli adempimenti a carico dei professionisti si applica con effetto retroattivo agli eventi verificatisi a decorrere dal 31 gennaio 2020 (data di dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19).
La disposizione fa salvi gli effetti che nel frattempo si sono prodotti; in particolare:
– non sono rimborsabili sanzioni e interessi eventualmente già pagati;
– sono fatte salve le dichiarazioni di regolarità contributiva già emesse, che non possono essere oggetto di riesame o di annullamento.

I chiarimenti del Fisco sui meccanismi transfrontalieri

Sono state fornite le risposte ai quesiti sui meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di comunicazione (AGENZIA DELLE ENTRATE – Circolare 13 maggio 2022, n. 12/E)

Documentazione da richiedere al “primo” intermediario

La documentazione da richiedere all’intermediario che per primo ha effettuato la comunicazione, ai fini dell’esonero, consiste nella copia della comunicazione trasmessa alla competente Autorità fiscale secondo le linee guida sopra citate, corredata della ricevuta di presentazione con esito positivo. Al riguardo, occorre ribadire che la causa di esonero di cui trattasi ricorre solamente qualora la comunicazione effettuata da altro intermediario «contenga tutte le informazioni che l’intermediario, che intende far valere l’esonero, avrebbe dovuto fornire secondo le disposizioni dello Stato italiano o disposizioni equivalenti».

Riduzione d’imposta e criterio del vantaggio fiscale principale

Ai fini della determinazione della riduzione potenziale d’imposta occorre porre a confronto gli effetti fiscali in presenza del meccanismo con quelli che si verificherebbero in sua assenza. Ciò determina che il confronto debba essere effettuato con l’ipotesi in cui il meccanismo non sia attuato, non rilevando a tal fine altre operazioni alternative. Pertanto, a titolo esemplificativo, in un’ipotesi di trasferimento di hard-to-value-intangibles, elemento distintivo E.2., l’effetto di potenziale riduzione d’imposta deve essere messo a confronto con l’ipotesi in cui il contribuente non ponga in essere la transazione.

 

Termini di presentazione

Il termine per la comunicazione del meccanismo transfrontaliero in caso di fornitore di servizi decorre dal giorno seguente a quello in cui è stata fornita, direttamente o attraverso altre persone, assistenza o consulenza ai fini dell’attuazione del meccanismo transfrontaliero soggetto all’obbligo di comunicazione. Pertanto, rileva la circostanza che il mandato fiduciario fosse in essere nel momento in cui è sorto l’obbligo di comunicazione.

Sanzioni in caso di mancata conservazione della documentazione relativa alle attività degli intermediari e dei contribuenti

Nel caso di violazione dell’obbligo di conservazione della documentazione trova applicazione la seguente disposizione: «Chi non tiene o non conserva secondo le prescrizioni le scritture contabili, i documenti e i registri previsti dalle leggi in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto ovvero i libri, i documenti e i registri, la tenuta e la conservazione dei quali è imposta da altre disposizioni della legge tributaria, è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 8.000»

Sanzioni in caso di mancata comunicazione al contribuente di una causa di esonero da parte dell’intermediario

Non sono sanzionate le ipotesi in cui l’intermediario non comunichi la causa di esonero ad altri intermediari o, in assenza di questi ultimi, al contribuente interessato; di contro è sanzionabile il contribuente che violi l’obbligo di notifica del meccanismo all’Agenzia delle entrate, in assenza di comunicazioni da parte dell’intermediario.

Obbligo di dichiarazione ai fini reddituali in relazione alla comunicazione del numero di riferimento del meccanismo transfrontaliero

In caso di esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi il contribuente non è tenuto a presentare comunque la dichiarazione al solo fine di comunicare il numero di riferimento del meccanismo transfrontaliero.

Le nuove retribuzioni per il CCNL Consorzi Agrari

Calcolate, redazionalmente, le nuove tabelle retributive a seguito del rinnovo del CCNL per i dipendenti dei Consorzi Agrari.

 

Negli scorsi giorni è stato sottoscritto il rinnovo del CCNL per i dipendenti dei Consorzi Agrari.
L’accordo, che copre il  quadriennio 1 ° gennaio 2020-31 dicembre 2023, prevede che lo stipendio base del 3° Livello venga incrementato con le decorrenze sotto specificate dei seguenti importi mensili al lordo delle ritenute di legge:
– dal 1° giugno 2022: € 65,00
– dal 1° gennaio 2023: € 30,00
Di seguito le tabelle degli aumenti e i relativi minimi retributivi calcolati redazionalmente in base ai parametri contrattuali

LIvello

param

Aumento dall’1/6/2022

Aumento dall’ 1/1/2023

Q 206,65 91,36 42,17
1 206,65 91,36 42,17
2 187,04 82,69 38,17
3S 159,75 70,63 32,60
3 147,02 65,00 30,00
4S 137,16 60,64 27,99
4 128,46 56,79 26,21
5 115,14 50,91 23,49
6 100 44,21 20,41

Livello

Minimo vigente

Minimo dall’1/6/2022

Minimo dall’1/1/2023

Q 1.875,65 1.967,01 2.009,18
1 1.875,65 1.967,01 2.009,18
2 1.697,65 1.780,34 1.818,51
3S 1.449,97 1.520,60 1.553,20
3 1.334,42 1.399,42 1.429,42
4S 1.244,92 1.305,56 1.333,55
4 1.165,98 1.222,77 1.248,99
5 1.045,08 1.095,99 1.119,48
6 907,65 951,86 972,27

“Break Formativo” per le imprese industriali di Varese

Siglato il 28 aprile 2022, tra l’Unione degli Industriali della Provincia di Varese e la CGIL di Varese, la CISL dei Laghi, la UIL di Varese, l’accordo sul “Break Formativo”.

Le Parti promuovono la realizzazione di un progetto sperimentale che si pone l’obiettivo di diffondere in maniera trasversale la metodologia dei “break formativi” quale metodo di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro particolarmente incisivo ed efficace.
La sperimentazione avrà durata di 18 mesi e le modalità operative, dettagliate nell’allegato progetto, possono essere così sinteticamente declinate:
– Fase 1: Univa e Cgil, Cisl e Uil si impegnano a definire, per il tramite dell’Organismo Paritetico Provinciale, il programma di un corso di formazione pilota “base” avente ad oggetto l’organizzazione e la gestione dei break formativi. Il corso è rivolto a RSPP e RLS delle aziende coinvolte.
– Fase 2: Univa individua un panel di aziende tester (coinvolgendo aziende di diversi settori, dimensione ed estrazione territoriale), diffonde e valorizza l’iniziativa e ne agevola l’adesione. Il corso di formazione viene erogato da Univa Servizi, attraverso il coinvolgimento di formatori esperti e qualificati con il supporto organizzativo e il tutoraggio di OPP Varese.
– Fase 3: l’Organismo Paritetico Provinciale provvede all’attività di monitoraggio derivante dalla successiva implementazione di break formativi all’interno del campione di aziende. L’attività di monitoraggio sarà effettuata in seguito all’inoltro delle richieste di collaborazione indirizzate al medesimo organismo così come previsto dall’art. 37 del DLgs 81/2008 e s.m.i. e dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.
– Fase 4: il progetto si conclude con la presentazione dei risultati e la analisi strategica della efficacia progetto.

Ravvedimento operoso in presenza di violazioni da condotte “fraudolente”

Forniti chiarimenti in merito alla possibilità, per i contribuenti interessati, di procedere al cosiddetto “ravvedimento operoso”, in presenza di violazioni derivanti da condotte connotate da “frode” (Agenzia delle entrate – Circolare 12 maggio 2022, n. 11/E).

In particolare, i chiarimenti forniti sono finalizzati a rendere coerenti le diverse disposizioni intervenute, negli ultimi anni, che hanno interessato, da un lato l’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dall’altro le norme contenute nel decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
L’evoluzione normativa e, in particolare, l’inserimento, al comma 2 dell’articolo 13 del d.lgs. n. 74 del 2000, del riferimento esplicito agli articoli 2 e 3 del medesimo decreto ha, in estrema sintesi, disciplinato, nelle ipotesi di estinzione del debito tributario, l’estensione delle cause di non punibilità anche ai reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici. Tale previsione conferma la volontà del legislatore di incentivare progressivamente il ricorso al ravvedimento operoso ai fini degli effetti penali, senza alcuna distinzione circa la tipologia di reato tributario contestato.
Il predetto comma 2 dell’articolo 13 del d.lgs. n. 74 del 2000, nonché il comma 2 del successivo articolo 13-bis, nella versione attualmente vigente, legittimano, quindi, l’accesso all’istituto del ravvedimento operoso anche per le condotte dichiarative fraudolente, regolandone le conseguenze penali e precisando le condizioni alle quali tali effetti si realizzano. Disciplinando gli effetti penali prodotti dal ravvedimento – mediante integrale pagamento degli importi dovuti – prima e dopo l’avvio di qualunque attività istruttoria, la norma ammette di fatto la legittimità del ravvedimento stesso anche sotto il profilo sanzionatorio amministrativo. Ciò fermo restando che la legittimità del ravvedimento in ambito amministrativo non soggiace ai limiti posti dalla normativa sanzionatoria penale.
Si pensi, a titolo di esempio, a quanto previsto dall’articolo 13, comma 2, del d.lgs. n. 74 del 2000 (i.e. la «formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali»), che spiega i suoi effetti solo ai fini penali e non anche ai fini del perfezionamento del ravvedimento ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997.
Alla luce delle intervenute modifiche legislative, deve dunque ritenersi superata la preclusione al ravvedimento in presenza di condotte fraudolente come espressa con la circolare n. 180/E del 1998, riconoscendo al contribuente la possibilità di accedere allo strumento del ravvedimento operoso per regolarizzare anche le violazioni fiscali connesse a condotte fraudolente.
In linea con le indicazioni in precedenza rese risultano anche i chiarimenti recentemente forniti nella circolare n. 31/E del 23 dicembre 2020 in tema di crediti di imposta ricerca e sviluppo e di ravvedimento nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti, violazione cui si applica la sanzione di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Nel documento di prassi, in particolare, si è precisato che «Fermo restando che per tale sanzione non è applicabile la definizione agevolata prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del decreto legislativo n. 472 del 1997, si rammenta che:
– il contribuente può beneficiare della riduzione delle sanzioni prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997 (cd. ravvedimento), anche successivamente alla constatazione della violazione, ma comunque prima che sia stato notificato l’atto di recupero».
Resta fermo che la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso per regolarizzare violazioni fiscali anche connesse a condotte fraudolente:
a) incontra i limiti propri di tale istituto, come individuati negli articoli 13 e 13-bis del d.lgs. n. 472 del 1997 e cioè il rispetto delle regole amministrative previste, a prescindere dalle valutazioni che competono al giudice in sede penale;
b) deve comunque tener conto delle situazioni concretamente in essere e dei relativi riflessi sul quantum della sanzione base. Così, ad esempio, a fronte di un processo verbale dell’autorità competente che constati violazioni legate a condotte fraudolente, sarà possibile il ravvedimento ex articolo 13, comma 1, lettera b-quater), del d.lgs. n. 472. Questo, tuttavia, quale regolarizzazione che avviene dopo la constatazione della violazione, dovrà prendere a riferimento la sanzione determinata applicando a quella per infedele dichiarazione la maggiorazione del cinquanta per cento prevista quando la violazione è realizzata mediante l’utilizzo di fatture o altra documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente (cfr. articoli 1, comma 3 e 5 comma 4-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471);
c) non pregiudica in alcun modo le valutazioni sull’efficacia e gli effetti del ravvedimento amministrativo o su quelli dell’estinzione totale o parziale del debito in ambito penale demandate all’Autorità giudiziaria, rimanendo peraltro fermo l’obbligo per gli Uffici di procedere, al ricorrere dei requisiti legislativamente fissati, alla denuncia della notitia criminis ex articolo 331 c.p.p.

Il professionista non può detrarre l’Iva per la ristrutturazione dello studio in locazione

Non è detraibile l’Iva sugli acquisti effettuati per la ristrutturazione di un immobile condotto in locazione dal professionista e adibito a studio professionale (Corte di cassazione – sez. trib. – ordinanza 11 maggio 2022, n. 14853).

La questione verte sull’inerenza delle spese sostenute dal professionista in funzione della ristrutturazione dello studio e a riguardo la Corte di Cassazione ha già avuto modo di chiarire che in materia di Iva, l’inerenza del costo non può essere esclusa in base ad un giudizio di congruità della spesa, salvo che l’Amministrazione finanziaria ne dimostri la macroscopica antieconomicità ed essa rilevi quale indizio dell’assenza di connessione tra costo e l’attività d’impresa.

Benché in campo Iva il giudizio di congruità non esclude il diritto alla detrazione, viceversa lo condiziona qualora l’antieconomicità dell’operazione sia manifesta e macroscopica e dunque esulante dal normale margine di errore di valutazione economica, tanto da assumere rilievo indiziarlo di non verità della fattura o di non inerenza della destinazione del bene o servizio all’utilizzo per operazioni assoggettate ad Iva. In detta ipotesi, spetta al contribuente provare che la prestazione del bene o servizio è reale ed inerente all’attività svolta.

Nel caso di specie, la CTR ha ritenuto fondata la pretesa dell’Erario perché l’ammontare degli esborsi per la ristrutturazione confligge con un canone di economicità che non trova obbiettiva giustificazione in rapporto alla entità elevata dei costi sostenuti. La CTR si è, pertanto, curata di accertare la non inerenza dei beni rispetto all’attività professionale svolta, valorizzando la descrizione delle opere contenuta nel capitolato allegato al contratto di locazione ed evidenziando come le stesse non siano consistite in un semplice adattamento dei locali alle esigenze connessa alla attività professionale del locatario, piuttosto sostanziandosi in una ristrutturazione completa e radicale dell’immobile, comprensiva dei lavori di rimozione e rifacimento del manto di copertura dell’edificio, smantellamento e rimozione degli impianti tecnologici, demolizione e rimozione della pavimentazione interna ed esterna, delle vasche di raccolta e trattamento dei liquami e delle connesse tubazioni.

Dette opere all’evidenza esorbitanti dal mero adattamento implicano il venire meno del requisito della pertinenza della spesa allo svolgimento della libera professione del ricorrente.

Assicurazione dell’ azienda contro i danni da infortunio del lavoratore

Deve intendersi stipulata neIl’interesse dell’ impresa la polizza assicurativa a copertura del danno economico ad essa derivante dalla perdita della prestazione lavorativa, per assenza conseguente ad infortunio del lavoratore (Corte di Cassazione, Sentenza 09 maggio 2022, n. 14550).

Mediante la stipula di una polizza assicurativa un’impresa edile realizzava lo scopo di coprire i danni in caso di infortunio dei soci lavoratori, derivanti dall’assenza di questi.

In occasione di infortunio occorso ad uno dei soci lavoratori, tuttavia, quest’ultimo pretendeva il pagamento diretto della somma in proprio favore, sostenendo che la stessa gli fosse dovuta, a seguito dell’infortunio, in base alla polizza in questione.

Confermando la sentenza di primo grado, la Corte d’Appello territoriale accoglieva la domanda del socio lavoratore, interpretando il contratto di assicurazione come stipulato dall’impresa, ma per conto dei lavoratori, che dunque dovevano ritenersi i diretti beneficiari della polizza.
Essa, inoltre, giudicava questa come l’unica interpretazione possibile del contratto di assicurazione, pena la sua nullità dovuta al fatto che, altrimenti, il contratto, sarebbe stato privo di causa, o meglio, caratterizzato da un ingiusto arricchimento a favore della compagnia di assicurazione.

Avverso tale decisione ricorreva per cassazione l’impresa.

La tesi da quest’ultima sostenuta, in particolare, era che la Corte d’appello avesse male interpretato il contratto in questione, intendendolo come un’assicurazione a vantaggio dei lavoratori anziché a vantaggio dell’impresa come avrebbe dovuto invece essere.
Indicativa di questa seconda ricostruzione era, secondo l’impresa stessa, la clausola con la quale i soci convenivano che l’importo fosse liquidato alla impresa medesima, oltre alla clausola nella quale era specificato che la polizza fosse stipulata dal contraente, cioè dall’impresa, “per coprirsi nei limiti e alle condizioni convenute del danno economico che ad essa potesse derivare da infortunio subito dalle persone assicurate”.
La Corte di appello aveva, dunque, interpretato erroneamente il significato di tali clausole e non ne aveva dedotto la volontà delle parti di assicurare l’impresa anziché i soci lavoratori.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso, giudicando erronea la tesi sostenuta dalla Corte di Appello, secondo cui sarebbe nullo un contratto in cui l’impresa garantisce se stessa in caso di infortunio del lavoratore, ciò in quanto essa si arricchirebbe in modo ingiustificato, traendo il premio assicurativo da un danno altrui.
Tale ipotesi sarebbe, invece, secondo la Corte di legittimità, meritevole di tutela in quanto il danno assicurato sarebbe diverso dalla mera lesione psicofisica del lavoratore e consisterebbe nel pregiudizio che dalla mancata prestazione lavorativa deriva all’impresa.
Quest’ultima, pertanto, copre, in tal modo, un danno proprio, derivante dalla perdita momentanea della prestazione lavorativa, e non un danno altrui.
La Corte ha, altresì, evidenziato che la tesi della Corte di Appello fosse contraddetta dal tenore letterale della polizza, da cui poteva dedursi inequivocabilmente che l’assicurazione fosse neIl’interesse dell’ impresa, per danni derivanti da infortunio dei lavoratori.
In conformità a tale interpretazione si poneva, difatti, anche l’altra clausola, rubricata come “rinuncia del beneficio da parte dei soci”, con cui si prevedeva che la liquidazione del danno dovesse avvenire proprio a favore di a favore della contraente.
Sulla scorta di tanto, i Giudici di legittimità hanno ritenuto, da un lato, che l’assicurazione fosse volta a rimediare alle conseguenze di un danno proprio dell’impresa, e, dall’altro, che andasse ecluso, nel caso in questione, sia l’ingiustificato arricchimento dell’impresa sia il difetto di causa del contratto stipulato.