Sorveglianza sanitaria e iscrizione dei medici autorizzati

Pubblicate le modalità di iscrizione nell’elenco dei medici autorizzati incaricati della sorveglianza sanitaria secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia di protezione dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, nonché i contenuti della formazione e dell’aggiornamento professionale.

Previa domanda da presentare al Ministero del lavoro, all’elenco dei medici autorizzati possono essere iscritti coloro che: siano cittadini italiani o di Stati membri dell’Unione Europea. Possono altresì essere iscritti i familiari dei cittadini italiani non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea, che siano tuttavia titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; ovvero i cittadini di Paesi terzi che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; godano dei diritti politici e che non abbiano riportato una condanna per reati contro la pubblica amministrazione e contro la fede pubblica, e che non risultino essere stati interdetti; siano in possesso dei titoli di studio e delle attestazioni previste; siano dichiarati abilitati allo svolgimento dei compiti di sorveglianza sanitaria della radioprotezione dalla competente commissione; non siano stati cancellati dall’elenco dei medici autorizzati negli ultimi cinque anni.
L’abilitazione è conseguita dal richiedente all’esito del superamento di un esame. In base all’esito dell’esame, il richiedente viene considerato “abilitato” o “non abilitato”.
Con la domanda di ammissione all’esame di abilitazione per l’iscrizione nell’elenco dei medici autorizzati, da presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo le modalità individuate con decreto del Direttore generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero, il candidato deve dimostrare il possesso, anche nei modi e nelle forme stabilite dalla normativa vigente, di tutti i requisiti previsti e dei titoli di studio e professionali, nonché di aver provveduto al pagamento della tassa d’esame, da versare per ciascuna sessione.
Le sessioni d’esame si svolgono con cadenza annuale e vengono ammessi i candidati che abbiano presentato domanda entro il 31 dicembre del precedente anno solare.
Gli esami di abilitazione si svolgono a Roma e la sede e la data di convocazione sono comunicate agli interessati almeno quindici giorni prima dello svolgimento delle prove. In presenza di particolari e comprovate esigenze, con decreto del Direttore generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero, possono essere stabilite modalità telematiche per lo svolgimento dell’esame di abilitazione.
La mancata presentazione, per qualunque motivo, all’esame di abilitazione è considerata come rinuncia.
L’esame di abilitazione per l’accertamento del possesso da parte del richiedente dei requisiti di preparazione verte sulle materie ed argomenti relativi alle attribuzioni e compiti del medico autorizzato.
Coloro che sono stati dichiarati abilitati dalla commissione possono essere iscritti nell’elenco previa domanda, in bollo, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo le modalità individuate con decreto del Direttore generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero, nonché previo pagamento della tassa di concessione governativa nella misura prevista dalle disposizioni vigenti.
Le disposizioni in argomento entrano in vigore dal 1° gennaio 2023 (decreto ministeriale 4 maggio 2022).

Domanda di pensione anticipata “quota 102”: aggiornamento procedura

Per la domanda di pensione anticipata sono stati modificati i requisiti. Ai fini della liquidazione sono richiesti almeno 64 anni di età e 38 anni di contributi entro il 31 dicembre 2022 (cd. “quota 102”), rispetto ai 62 anni di età e 38 anni di contributi entro il 31 dicembre 2021 (cd. “quota 100”). L’Inps ha aggiornato la procedura di liquidazione. (Messaggio 10 maggio 2022, n. 1976).

La Legge di Bilancio 2022 (art. 1, co. 87, L. n. 234 del 2021) ha modificato i requisiti anagrafico e contributivo necessari nel 2022 per accedere alla pensione anticipata. Più precisamente è stata elevato il requisito anagrafico.
Infatti, nell’integrare la disciplina relativa alla pensione cd. “quota 100”, ha previsto che i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva per il diritto alla pensione anticipata sono determinati in 64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva per i soggetti che maturano i requisiti nell’anno 2022 (pensione cd. “quota 102”). Il medesimo diritto è riconosciuto a coloro che entro il 31 dicembre 2021 hanno maturato 62 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva. In entrambi i casi, il diritto conseguito alla pensione anticipata, sia entro il 31 dicembre 2021 ovvero entro il 31 dicembre 2022, può essere esercitato anche successivamente alle predette date.
L’Inps ha fornito chiarimenti sulla disciplina della pensione “quota 102” con la Circolare n. 38/2022, mentre con il messaggio n. 97/2022 ha definito le modalità di presentazione della domanda.
Si ricorda che la pensione anticipata può essere richiesta, se in possesso dei requisiti anagrafico e contributivo, i lavoratori:
– Dipendenti;
– Autonomi;
– Iscritti alle forme sostitutive ed esclusive, gestite dall’INPS;
– Gestione separata;
– Che perfezionano il requisito in regime di cumulo con esclusione delle casse professionali.
I requisiti anagrafico e contributivo devono essere perfezionati entro e non oltre il 31 dicembre 2022 e il diritto, conseguito nel corso del 2022, consente l’accesso alla pensione in qualsiasi momento successivo all’apertura della c.d. finestra.
Per consentire la definizione delle domande di pensione “quota 102” è stata aggiornata la procedura di liquidazione delle pensioni Unicarpe.

La prima decorrenza utile di liquidazione è stabilita al 2 aprile 2022.
La decorrenza pensione viene fissata trascorsi:
– 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle Pubbliche amministrazioni ed i lavoratori autonomi e non può essere anteriore al 1° maggio 2022, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO, ovvero, al 2 aprile 2022 ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della gestione esclusiva dell’AGO.
– 6 mesi dalla maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e non può essere anteriore al 2 luglio 2022, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della gestione esclusiva dell’AGO, ovvero al 1° agosto 2022, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO.
Per i lavoratori dipendenti privati e autonomi il trattamento di pensione decorre dal primo giorno del mese successivo all’apertura della finestra se il trattamento di pensione è a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO dal primo giorno successivo all’apertura della finestra se il trattamento di pensione è a carico di una gestione esclusiva dell’AGO.
Per i lavoratori dipendenti della pubblica amministrazione il trattamento di pensione decorre dal primo giorno successivo all’apertura della finestra se il trattamento di pensione è a carico di una gestione esclusiva dell’AGO dal primo giorno del mese successivo all’apertura della finestra se il trattamento di pensione è a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO.

La pensione “quota 102” non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 Euro lordi annui. L’incumulabilità opera dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia prevista nella gestione a carico della quale è stata liquidata.
I redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa svolta, anche all’estero, successivamente alla decorrenza della pensione “quota 102” e fino alla data di perfezionamento dei requisiti previsti per la pensione di vecchiaia nella gestione a carico della quale è stata liquidata, comportano la sospensione dell’erogazione del trattamento pensionistico nell’anno di produzione dei predetti redditi.
Quindi, nel caso di redditi prodotti nei mesi dell’anno precedenti il perfezionamento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, l’erogazione del trattamento pensionistico è sospesa nel predetto periodo.

L’importo lordo della pensione viene interamente reincassato al fondo di gestione. I trattamenti di famiglia eventualmente presenti sulla pensione vengono invece corrisposti. Poiché l’incumulabilità genera la sospensione del trattamento, nell’anno in cui si verifica l’incumulabilità la tredicesima mensilità non viene posta in pagamento.
Come per tutte le incumulabilità con l’attività di lavoro, i redditi vanno verificati nello stesso anno.

Qualora sia stata presentata una domanda con il prodotto web dom “pensione anticipata quota 102” e nel corso dell’istruttoria venga accertato che il richiedente abbia maturato, anteriormente alla data del 1° gennaio 2022, i requisiti anagrafico e contributivo previsti per la pensione anticipata “quota 100”, è previsto che gli operatori dell’Inps contattino l’interessato invitandolo a manifestare chiaramente la propria volontà.
Nei casi in cui venga richiesto espressamente di accedere alla pensione anticipata quota 100, l’operatore provvede a caricare d’ufficio il prodotto web dom dedicato “pensione anticipata quota 100” con la stessa data della domanda “pensione anticipata quota 102” presentata dall’utente o dal patronato.

Imposta di soggiorno: in arrivo il modello

Sono stati approvati il modello di dichiarazione e le relative istruzioni dell’imposta di soggiorno laddove istituita, con deliberazione consiliare, dai comuni capoluogo di provincia, dalle unioni di comuni nonché dai comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte. (MEF – Decreto 29 aprile 2022)

 

Il modello deve essere utilizzato dai gestori delle strutture ricettive per la dichiarazione relativa all’imposta di soggiorno, al contributo di soggiorno previsto a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive di Roma Capitale e dai soggetti che incassano il canone o il corrispettivo, ovvero che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi relativi alle cosiddette locazioni brevi, ai sensi dell’art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 che disciplina i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a trenta giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.
La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.
La dichiarazione, relativa all’anno d’imposta 2020, deve essere presentata unitamente alla dichiarazione concernente l’anno d’imposta 2021.

Cassa Edile di Agrigento: la nuova contribuzione

La Cassa Edile della provincia di Agrigento pubblica le nuove aliquote contributive in vigore dal 1° maggio 2022

Cassa Edile Agrigento: Contributi in vigore dall’1/5/2022

CONTRIBUTI :

A CARICO IMPRESA

A CARICO LAVORATORE

TOTALE

Cassa Edile 1,875% 0,375% 2,25%
APE 2,53% 2,53%
Quote di servizio Provinciali 0,775% 0,775% 1,55%
Quote di servizio Nazionali 0,225% 0,225% 0,45%
ESIEA : Formazione Professionale – Comitato Tecnico Paritetico – RLST 0,80% 0,80%
Diritto allo studio 0,05% 0,05%
Fondo Prepensionamento 0,20% 0,20%
Fondo Occupazione 0,10% 0,10%
TOTALI 6,555% 1,375% 7,93%
Fondo Sanitario Operai (minimo ore 120) 0,60%   0,60%
Fondo Sanitario Operai 0,26%   0,26%
Contributi associativi:      
Provinciali Sez. imprenditori 1,20% ANCE 0,50%   1,70%
Fuori Provincia Sez. imprenditori 0,80% ANCE 0,50%   1,30%

La presentazione della denuncia mensile dei contributi ed accantonamenti alla Cassa Edile di Agrigento deve essere effettuata entro l’ultimo storno utile del mese successivo a quello cui si riferiscono i salari, unitamente alla ricevuta di versamento.

I versamenti dei contributi ed accantonamenti alla Cassa Edile di Agrigento devono essere effettuati entro l’ultimo giorno utile del mese successivo a quello cui si riferiscono i salari.

Emissione dei MAV di maggio del Fondo Fast

  Entro il 31 maggio dovranno essere pagati i contributi per i lavoratori per i quali si sta procedendo al rinnovo dell’iscrizione al Fondo di assistenza sanitaria FAST per i dipendenti da aziende del settore turismo.

Il Fondo di assistenza sanitaria integrativa Fast è il fondo per i dipendenti da aziende del settore turismo al quale devono essere iscritti i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato, inclusi gli apprendisti.
Il suddetto Fondo comunica alle aziende che la prossima la prossima emissione dei MAV avverrà il 17 maggio 2022 e riguarderà i MAV richiesti entro il 15 dicembre. I relativi pagamenti dovranno avvenire entro il 31 maggio 2022.
Le emissioni previste per l’intero 2022 sono:
– 17 giugno (richieste entro il 14);
– 15 luglio (richieste entro il 12);
– 11 agosto (richieste entro l’8);
– 16 settembre (richieste entro il 13);
– 21 ottobre (richieste entro il 18);
– 18 novembre (richieste entro il 15);
– 16 dicembre (richieste entro il 13).
Le precedenti emissioni sono avvenute il 22 aprile; il 22 marzo; il 18 febbraio; il 21 gennaio; il 17 dicembre; il 19 novembre

Nessun ostacolo per l’accesso al “regime impatriati” a fine distacco

Il giornalista che rientra in Italia allo scadere della sua posizione di distacco può usufruire dell’incentivo di cui all’art. 16, D.Lgs. n. 147/2015 se la permanenza fuori confine ha di fatto comportato un suo radicamento all’estero e se, a prescindere dalla sottoscrizione di un nuovo contratto, assumerà un ruolo non di continuità rispetto al passato (Agenzia Entrate – risposta 11 maggio 2022 n. 259).

Il regime speciale dei lavoratori impatriati è disciplinato dall’art. 16, D.Lgs. n. 147/2015 e per accedere è necessario che il lavoratore:
– trasferisca la residenza in Italia;
– non sia stato residente in Italia nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento e si impegni a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
– svolga l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.

Sono destinatari del beneficio fiscale, inoltre, i cittadini dell’Unione europea o di uno Stato extra UE con il quale risulti in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale che:
– sono in possesso di un titolo di laurea e abbiano svolto “continuativamente” un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, ovvero
– abbiano svolto “continuativamente” un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.

L’agevolazione è fruibile dai contribuenti per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia, ai sensi dell’articolo 2 del TUIR, e per i quattro periodi di imposta successivi.
Per accedere al regime speciale, è necessario, inoltre, che il soggetto non sia stato residente in Italia per due periodi di imposta precedenti il rientro.
Con riferimento ai contribuenti che rientrano a seguito di “distacco” all’estero, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i soggetti rientrati in Italia dopo essere stati in distacco all’estero non possono fruire del beneficio speciale in considerazione della situazione di “continuità” con la precedente posizione lavorativa in Italia.Tale posizione restrittiva, finalizzata ad evitare un uso strumentale dell’agevolazione, non preclude, tuttavia, la possibilità di valutare specifiche ipotesi in cui il “rientro” in Italia “non sia conseguenza della naturale scadenza” del distacco ma sia determinato da altri elementi funzionali alla ratio della norma agevolativa. Pertanto, l’attività lavorativa prestata all’estero in posizione di distacco consente al dipendente l’accesso al regime speciale per i lavoratori impatriati, al verificarsi di tutte le condizioni, nei casi in cui il distacco, più volte prorogato e protrattosi nel tempo, ha determinato un affievolimento dei legami del lavoratore con il territorio italiano ed ha favorito, invece, un suo radicamento nel territorio estero; oppure se il dipendente al suo rientro in Italia assume un nuovo ruolo in ragione delle maggiori competenze acquisite e delle esperienze lavorative maturate all’estero. In linea di principio, quindi, il regime non spetta nell’ipotesi di distacco all’estero con successivo rientro, in presenza del medesimo contratto e presso il medesimo datore di lavoro.
Diversamente, nell’ipotesi in cui l’attività lavorativa svolta al rientro costituisce una “nuova” attività, in virtù della sottoscrizione di un “nuovo” contratto di lavoro, diverso dal contratto in essere in Italia prima del distacco e, quindi, l’impatriato assuma un ruolo aziendale differente rispetto a quello originario, lo stesso potrà accedere al beneficio a decorrere dal periodo di imposta in cui ha trasferito la residenza fiscale in Italia. Al riguardo, l’agevolazione non è applicabile nelle ipotesi in cui il soggetto, pur in presenza di un “nuovo” contratto per l’assunzione di un “nuovo” ruolo aziendale al momento dell’impatrio, rientri in una situazione di “continuità” con la precedente posizione lavorativa svolta nel territorio dello Stato prima dell’espatrio.
Ciò accade, ad esempio, quando i termini e le condizioni contrattuali, indipendentemente dal “nuovo” ruolo aziendale e dalla relativa retribuzione, rimangono di fatto immutati al rientro presso il datore di lavoro in virtù di intese di varia natura, quali la sottoscrizione di clausole inserite nelle lettere di distacco ovvero negli accordi con cui viene conferito un nuovo incarico aziendale, dalle quali si evince che, sotto il profilo sostanziale, continuano ad applicarsi le originarie condizioni contrattuali in essere prima dell’espatrio.
Diversamente, laddove le condizioni oggettive del nuovo contratto (prestazione di lavoro, termine, retribuzione) richiedano un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente, con nuove ed autonome situazioni giuridiche cui segua un mutamento sostanziale dell’oggetto della prestazione e del titolo del rapporto, l’impatriato potrà accedere al beneficio fiscale.
La preclusione all’accesso al regime agevolativo, inoltre, sussiste anche qualora, il distacco all’estero è stato disposto contestualmente all’assunzione del lavoratore stante la continuità delle originarie condizioni contrattuali in essere prima dell’espatrio.
Ciò posto, con riferimento al caso di specie, il giornalista che rientra in Italia allo scadere della sua posizione di distacco può usufruire dell’incentivo se la permanenza fuori confine ha di fatto comportato un suo radicamento all’estero e se, a prescindere dalla sottoscrizione di un nuovo contratto, assumerà un ruolo non di continuità rispetto al passato.

Bonus prima casa under 36

In materia di agevolazioni fiscali per l’acquisto della casa di abitazione da parte di giovani (c.d. “prima casa under 36”), forniti chiarimenti sull’atto soggetto ad IVA (Agenzia delle entrate – Risposta 11 maggio 2022, n. 261).

Il contribuente dichiara di possedere tutti i requisiti soggettivi e oggettivi per beneficiare delle agevolazioni fiscali per l’acquisto della “prima casa” previste dal decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto “Sostegni bis”).
Al riguardo, riferisce che intende acquistare un immobile di nuova costruzione da un’impresa costruttrice, con applicazione dell’IVA al 4%.
È stato stipulato l’atto preliminare di compravendita tra il proprio padre e il rappresentante dell’impresa costruttrice.
Le fatture relative alla caparra e agli acconti, emesse dall’impresa costruttrice, sono state intestate a suo padre.
Alla stipula dell’atto definitivo, l’immobile verrà intestato all’istante, che vi trasferirà immediatamente la residenza e il saldo verrà pagato in parte con bonifico bancario ed in parte con un finanziamento da istituto bancario aperto in quella sede.
Ciò posto, il contribuente chiede se possa usufruire del credito d’imposta per l’intero ammontare dell’IVA sull’acquisto ovvero ” se abbia influenza l’intestazione a mio padre del compromesso e delle fatture di caparra e acconti”.

Il legislatore ha introdotto un’agevolazione in materia di imposte indirette per l’acquisto della casa di abitazione con la finalità di favorire l’autonomia abitativa dei giovani (c.d. ” prima casa under trentasei”), applicabile nelle ipotesi di acquisto della ” prima casa”, di cui alla Nota II- bis all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, al ricorrere dei seguenti ulteriori requisiti:
– requisito “anagrafico”, ovvero l’acquirente non deve aver ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato;
– requisito “economico”, l’acquirente deve avere un ” Indicatore della Situazione Economica Equivalente” non superiore a 40.000 euro annui.
In particolare, l’articolo 64 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 prevede l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale e, in caso di acquisto soggetto ad IVA, il riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari al tributo corrisposto in relazione all’acquisto.
È prevista, inoltre, al ricorrere dei medesimi presupposti, l’esenzione dall’imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo.
Con riferimento alla specifica questione rappresentata dall’ Istante si osserva che dall’esame del contratto preliminare in parola, stipulato tra l’impresa costruttrice e il padre dell’Istante e registrato presso l’Ufficio, emerge che quest’ultimo ” promette di acquistare, per sé o per persona fisica o giuridica da nominare, il diritto di piena ed esclusiva proprietà sulla porzione dell’edificio sito nel Comune di … da costruirsi sul terreno di cui in premessa i cui relativi dati catastali si intendono qui integralmente riportati e trascritti” e che ” La stipula dell’atto pubblico definitivo di vendita dovrà avvenire entro il xx/xx/2022.”.
Il contribuente ha, inoltre, precisato che le fatture relative alla caparra e agli acconti, con applicazione dell’IVA al 4 per cento, emesse dall’impresa costruttrice, sono state intestate al padre e che alla stipula dell’atto definitivo ” l’immobile verrà a me intestato e ci trasferirò immediatamente la mia residenza; verrà quindi pagato all’impresa il saldo, in parte con bonifico bancario ed in parte con un finanziamento da istituto bancario che sarà aperto in quell’occasione.”.
Al riguardo, si osserva che il ” Contratto per persona da nominare” è disciplinato dagli articoli 1401 e ss. del Codice Civile. In particolare:
– ” Nel momento della conclusione del contratto una parte può riservarsi la facoltà di nominare successivamente la persona che deve acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti dal contratto stesso” ( cfr. articolo 1401);
– ” La dichiarazione di nomina deve essere comunicata all’altra parte nel termine di tre giorni dalla stipulazione del contratto, se le parti non hanno stabilito un termine diverso” ( cfr. articolo 1402, comma 1);
– ” La dichiarazione non ha effetto se non è accompagnata dall’accettazione della persona nominata o se non esiste una procura anteriore al contratto” ( cfr. articolo 1402, comma 2);
– ” Quando la dichiarazione di nomina è stata validamente fatta, la persona nominata acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dal contratto con effetto dal momento in cui questo fu stipulato” ( cfr. articolo 1404).
Pertanto, affinché l’ Istante si sostituisca quale parte contrattuale del contratto preliminare originariamente stipulato dal padre ” per sé o per persona da nominare”, acquisendo i diritti ed assumendo gli obblighi derivanti dal contratto medesimo con effetto dal momento in cui questo fu stipulato (incluso avvalersi dei pagamenti di caparra e acconti già effettuati dal padre), è necessaria una dichiarazione di nomina validamente fatta alla luce delle predette disposizioni.
Inoltre, poiché è riconosciuto all’acquirente che fruisce dell’agevolazione ” prima casa under trentasei” un credito d’imposta ” di ammontare pari all’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all’acquisto”, sarà necessario che dall’atto di compravendita dell’immobile, stipulato dall’ Istante in seguito alla sua nomina, risultino specificamente enunciati gli acconti già pagati dal padre, con indicazione dei relativi importi e delle modalità di pagamento nonché gli estremi delle fatture intestate allo stesso genitore con applicazione dell’aliquota IVA agevolata al 4 per cento.
In altri termini, deve risultare dall’atto di compravendita l’ammontare di IVA corrisposta in relazione all’acquisto agevolato, che andrà a costituire il credito d’imposta riconosciuto a favore dell’acquirente under trentasei.
L’Agenzia fa presente, infine, che il credito d’imposta spetta nella misura massima del 4 per cento; il comma 7 dell’articolo 64 sopra citato prevede, infatti, un credito d’imposta per gli atti soggetti ad IVA ” di cui al comma 6″ ovvero per ” Gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di ‘prime case’ di abitazione”.
Ciò trova conferma anche nella circolare esplicativa 14 ottobre 2021, n. 12/E, paragrafo 3.1., nella quale è stato precisato che spetta all’acquirente, quando non trova applicazione il regime di esenzione di cui all’articolo 10, n. 8- bis, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, un credito d’imposta di ammontare pari all’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all’acquisto, applicata con aliquota nella misura del 4 per cento.

Licenziata la cassiera che si appropria dei punti fedeltà

 

È legittimo il licenziamento in tronco della cassiera che, durante il suo turno di lavoro, aveva utilizzato la propria tessera, nel corso di transazioni effettuate con clienti che ne erano sprovvisti, al fine di accumulare illecitamente punti fedeltà, utilizzati per pagare i suoi acquisti personali (Corte di Cassazione, Sentenza 10 maggio 2022, n. 14760).

Il caso ha ad oggetto il licenziamento in tronco intimato dalla società datrice di lavoro alla propria dipendente, addetta con mansioni di cassiera, perché, a seguito di accertamenti effettuati dall’Ufficio Sicurezza, era emerso che la predetta, durante il suo turno di lavoro in cassa, aveva utilizzato la tessera fedeltà a lei in uso, ripetutamente nella stessa giornata, nel corso di transazioni effettuate con clienti privi di tessera.
In tal modo la dipendente aveva accumulato illecitamente punti fedeltà, poi utilizzati per pagare i suoi acquisti personali, erogando, altresì, sconti non dovuti a clienti non aderenti al programma fedeltà.

La Corte di appello territoriale, riformando la pronuncia di primo grado, rigettava l’impugnativa di licenziamento proposta dalla lavoratrice, giudicando particolarmente gravi i fatti accertati, tali da ledere in modo irreversibile il rapporto fiduciario, deducendone, dunque, la proporzionalità della sanzione espulsiva.

Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione la lavoratrice, sostenendo, in particolare, che tutti i fatti ad essa addebitati dalla società non risultassero provati, anche tenuto conto della circostanza che, in caso di sostituzione, altri addetti operavano senza cambiare il codice operatore e che non fosse stata raggiunta la prova circa la riconducibilità alla stessa lavoratrice delle presunte operazioni oggetto della contestazione.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo che la Corte di merito avesse correttamente ritenuto provato che la lavoratrice, nei giorni e negli orari oggetto della contestazione disciplinare, era addetta alla cassa.
Sul punto la stessa ha specificato che non fosse sufficiente ad escludere la sua responsabilità per i fatti addebitati l’affermazione che la dipendente in questione si fosse alzata dalla postazione della cassa, occorrendo, piuttosto, che la stessa dimostrasse chi l’avesse sostituita, essendo a suo carico l’obbligo di fornire una prova contraria, rispetto a circostanza già ritenute comprovanti la sua colpevolezza.
I Giudici, hanno, inoltre, ritenuto condivisibili le conclusioni dalla Corte territoriale, che aveva reputato i fatti commessi dalla lavoratrice tanto gravi da ledere irrimediabilmente il rapporto fiduciario, indipendentemente dal valore dei beni da questa acquistati personalmente.
La sanzione espulsiva del licenziamento è stata, in conclusione, valutata proporzionata anche alla luce della prognosi futura di comportamenti improntati al rispetto e alla correttezza degli obblighi aziendali discendenti dal particolare rapporto di lavoro esistente tra le parti.

Contratto di mutuo stipulato dall’ex coniuge: esente da bollo, da registrazione e da ogni altra tassa

Il contratto di mutuo stipulato dall’ex coniuge può ricomprendersi tra i “contratti della crisi coniugale”, la cui causa è proprio quella di definire in modo non contenzioso e tendenzialmente definitivo la crisi” e, pertanto, può rientrare tra quegli atti realizzativi degli accordi coniugali che debbono dunque farsi rientrare nella nozione di atti relativi al procedimento di separazione o divorziò esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa (Agenzia delle entrate – Risposta 11 maggio 2022, n. 260)

Nella fattispecie presentata all’Amministrazione finanziaria, l’istante riferisce di coniugi che hanno presentato domanda per l’omologazione della separazione consensuale. Negli accordi di separazione è stato stabilito che l’immobile – residenza familiare e acquistato a suo tempo dai coniugi in regime di comunione di beni – venga attribuito per intero al marito con l’obbligo dello stesso di corrispondere alla moglie, contestualmente all’atto di trasferimento, una somma destinata anche all’estinzione del finanziamento già contratto congiuntamente dai coniugi nel 2016.
L’Istante riferisce, in particolare, che il marito “dovrà procedere all’accensione di un nuovo finanziamento (interamente a lui intestato) espressamente destinato e quale “condicio sine qua non” per dare esecuzione agli accordi di separazione”.
Al riguardo, l’Istante chiede di conoscere se “anche il mutuo contratto al fine di dare esecuzione agli accordi che costituiscono elemento essenziale e condizione indispensabile per giungere alla soluzione della crisi coniugale, abbia diritto di entrare a pieno titolo, nell’ambito di applicazione della disposizione agevolativa” di cui all’articolo 19 della legge n.74 del 1987, recante “Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio”, che così dispone: “Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”.
Con riferimento alla fattispecie rappresentata – nella quale, come affermato dall’Istante, la stipula del mutuo costituisce “condicio sine qua non” per dare esecuzione agli accordi di separazione” – il Fisco ritiene che il contratto di mutuo stipulato dall’ex coniuge possa ricomprendersi tra i “contratti della crisi coniugale”, la cui causa è proprio quella di definire in modo non contenzioso e tendenzialmente definitivo la crisi” e, pertanto, possa rientrare tra quegli atti realizzativi degli accordi coniugali che debbono dunque farsi rientrare nella nozione di atti relativi al procedimento di separazione o divorziò ex articolo 19 L. cit. . Resta fermo che tale condizione deve risultare dalle clausole contenute nell’accordo di separazione omologato dal giudice, finalizzato alla risoluzione della crisi coniugale. In tal caso, il contratto di mutuo potrà rientrare nell’ambito di applicazione della disposizione agevolativa di cui all’articolo 19 della legge n.74 del 1987, nei limiti dell’ammontare indicato dal predetto accordo di separazione e destinato alla ex moglie.

Sottoscritta l’Ipotesi di accordo per gli autoferrotranvieri

Sottoscritto, con riserva, il.  rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri – internavigatori (Mobilità TPL)

L’ accordo, che scadrà il 31 dicembre 2023, è stata sottoscritta con riserva che sarà sciolta in esito alla consultazione referendaria di validazione dei lavoratori dipendenti da tutte le imprese cui si applica il CCNL .

Viene prevedisto l’incremento di € 90,00  del valore della retribuzione tabellare, riferita al parametro 175 da riparametrare secondo la scala parametrale vigente (100 – 250) alle seguenti decorrenze:

– con la retribuzione relativa ai mese di luglio 2022: 30,00 euro;

– con la retribuzione relativa al mese di giugno 2023: 30,00 euro;

– con la retribuzione relativa al mese di settembre 2023: 30,00 euro.

Per effetto degli aumenti di cui al presente accordo, sono soggetti a riputazione esclusivamente i seguenti istituti nazionali: lavoro straordinario, festivo e notturno, diaria ridotta e TFR. Ogni altro compenso, indennità, maggiorazione, etc. definito a livello nazionale, nonché ogni altro elemento economico definito a livello aziendale, ancorché espressi in percentuale, restano confermati in cifra fissa con il riproporzionamento della percentuale medesima sulla relativa base di calcolo.

Una Tantum
Per il personale in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo, a integrale copertura del periodo 1° gennaio 2021 – 30 giugno 2022, viene riconosciuta la somma una tantum di € 500,00 lordi al parametro 175 da riparametrare secondo la scala parametrale vigente (100-250). Dette somme saranno riconosciute in due tranche, la prima con la retribuzione del mese di luglio 2022 pari a € 250 euro e la seconda con la retribuzione del mese di novembre 2022 pari € 250, quest’ultima verrà erogata a condizione che sia assicurata dai Governo la copertura dei mancati ricavi relativi al periodo 1° gennaio 2021 – 31 marzo 2022.

Retribuzione ferie
Al fine di garantire ai lavoratori un trattamento economico per ferie rapportato alla complessiva retribuzione percepita in connessione con le normali prestazioni svolte durante i periodi di lavoro, a decorrere dal 1° luglio 2022 viene istituita una nuova indennità denominata ”indennità retribuzione ferie” del valore di euro 8,00 giornalieri da corrispondersi al lavoratore esclusivamente nelle giornate di ferie .
A decorrere dal 1° luglio 2022 i lavoratori avranno diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite nelle seguenti misure:
– 25 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio fino al 20° anno incluso;
– 26 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio superiore al 20° anno e per gli agenti cui è attribuito un parametro retributivo pari o superiore a 202 della nuova scala parametrale;

Fondo TPI Salute
Allo scopo di sviluppare il sistema di Welfare contrattuale, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, il contributo annuo a carico azienda per il finanziamento dei Fondo TPL Salute sarà pari a € 144,00 per ogni lavoratore in forza a tempo indeterminato, ivi compresi gli apprendisti