Regime speciale per lavoratori impatriati e regime neo-­residenti: i chiarimenti del Fisco

Un cittadino italiano, residente negli Stati Uniti per oltre 10 anni e rientrato in Italia, che ha usufruito del regime per neo­residenti e che ha poi revocato l’opzione per il predetto regime per fruire del regime speciale per lavoratori impatriati, ha chiesto chiarimenti all’Agenzia delle entrate in merito alla possibilità di beneficiare del regime speciale per lavoratori impatriati per un ulteriore quinquennio, a partire dal periodo di imposta 2024 (Agenzia delle entrate, risposta 22 luglio 2024, n. 159).

L’articolo 16 del D.Lgs. n. 147/2015 (cd. decreto Internazionalizzazione) ha introdotto il ”regime speciale per lavoratori impatriati”, fruibile dai contribuenti per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia e per i quattro periodi di imposta successivi.

In particolare, il comma 2­-bis dell’articolo 5 del decreto Crescita, in vigore dal 1°  gennaio 2021, ha previsto la possibilità di estendere il periodo di fruizione del regime speciale per lavoratori impatriati, anche a coloro che siano stati iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero o che siano cittadini di Stati membri dell’UE, che hanno già trasferito la residenza prima dell’anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall’articolo 16 del decreto Internazionalizzazione.

Tale disposizione ha consentito alle persone fisiche che abbiano trasferito la residenza in Italia per svolgervi attività di lavoro e che abbiano beneficiato del regime  impatriati, di poter optare per l’estensione del regime, previo versamento di un importo pari:

  • al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo agevolabili prodotti nel periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se al momento di esercizio della stessa il lavoratore soddisfa, alternativamente, specifici requisiti;

  • al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo agevolabili prodotti nel periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se in tale momento il lavoratore ha almeno tre figli minorenni e diventa proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia dopo il trasferimento, nei dodici mesi precedenti o entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione.

In entrambi i casi, l’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

L’opzione deve essere esercitata mediante il versamento degli importi dovuti in unica soluzione tramite modello F24, senza la possibilità di avvalersi della compensazione, utilizzando i codici tributo ”1860”­ e ”1861”.

 

L’articolo 1, comma 154, della Legge n. 232/2016 ha stabilito che il regime speciale per lavoratori impatriati non è cumulabile con gli effetti dell’opzione di cui all’articolo 24­bis del TUIR, secondo il quale le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia possono optare per l’assoggettamento all’imposta sostitutiva dei redditi prodotti all’estero individuati secondo, a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia per un tempo almeno pari a nove periodi d’imposta nel corso dei dieci precedenti l’inizio del periodo di validità dell’opzione.

Il comma 4 del medesimo articolo 24­bis stabilisce che l’opzione può essere revocata e, in tal caso, non può essere esercitata nuovamente.

 

L’Agenzia delle entrate ha già avuto modo di chiarire che i regimi agevolativi rivolti alle persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, sono esclusivi e fra loro non cumulabili in capo allo stesso soggetto, ma relativamente al medesimo periodo d’imposta, il divieto di cumulo non esclude l’ipotesi di un utilizzo alternativo dei regimi agevolativi in anni d’imposta differenti, nel rispetto, ovviamente, dei presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dalle rispettive norme. In particolare, i contribuenti rientrati in Italia prima del 2020 possono prolungare l’applicazione del regime speciale per ulteriori periodi di imposta esercitando l’opzione, anche se, pur possedendo i requisiti per l’applicazione del regime speciale nel periodo d’imposta 2019, non ne hanno concretamente fruito avendo optato per il regime neo-­residenti.

 

Resta fermo che il contribuente deve soddisfare, nel primo anno successivo alla conclusione del primo periodo agevolato, i requisiti richiesti dal comma 2-­bis, dell’articolo 5 del decreto Crescita previsti per effettuare nei termini il dovuto versamento del 10% o del 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione.

 

Nel caso di specie, dunque, l’Agenzia ha chiarito che l’istante, che nel 2019 possedeva i requisiti per l’applicazione del regime speciale per lavoratori impatriati e che ha acquistato un immobile di tipo residenziale a novembre 2022, potrà applicare il regime speciale per un ulteriore quinquennio, anche se nel periodo d’imposta 2019 ha fruito del regime neo-residenti.

CCNL Enel: sottoscritto l’accordo Global Framework

Stabiliti i diritti fondamentali per i lavoratori Enel nel mondo 

E’ stato siglato tra Enel S.p.A. e Industriall Global Iunion, Filctem-Cgil,  Flaei-Cisl; Uiltec-Uil l’Accordo Quadro sui diritti fondamentali e il dialogo sociale nel Gruppo Enel, al fine di promuovere un sistema di relazioni industriali per raggiungere i seguenti obiettivi, allargando e implementando le tutele previste dallo Statuto della Persona:
– ricercare un adeguato livello di coinvolgimento delle persone sulle strategie aziendali;
– raggiungere un equilibrio tra gli obiettivi aziendali e le aspettative delle persone;
– creare un ulteriore spazi di analisi, sintesi e scambio delle migliori pratiche;
– monitorare l’applicazione al fine di individuare soluzione concrete e iniziative comuni.
Enel si impegna a:
– garantire i migliori standard di salute e sicurezza;
– promuovere il benessere, l’integrità fisica e psicologica;
– garantire il ruolo fondamentale per la formazione.
I sindacati considerano il nuovo accordo un significativo avanzamento delle tutele fondamentali per lavoratrici e lavoratori soprattutto nelle nazioni ove i diritti dei lavoratori sono meno garantiti.

Fondo di solidarietà professionale, prime indicazioni sulla nuova disciplina

Le previsioni normative contenute nel Decreto interministeriale del 21 maggio 2024 sono vigenti dal 9 luglio scorso (INPS, messaggio 19 luglio 2024, n. 2651).

Con il messaggio in commento, l’INPS ha illustrato alcune delle novità introdotte alla disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 21 maggio 2024.

Il provvedimento ha adeguato, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 26, comma 7-bis e 30, comma 1-bis del D.Lgs. n. 148/2015, la disciplina del Fondo in questione alla nuova normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui alla Legge n. 234/2021 e successive modificazioni. Le nuove previsioni normative sono pienamente vigenti dal 9 luglio 2024.

Peraltro, il decreto interministeriale 21 maggio 2024 recepisce il contenuto dell’accordo collettivo sottoscritto in data 27 dicembre 2022, tra Confprofessioni, Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs.

Con una successiva circolare, l’Istituto fornirà istruzioni specifiche sulle ulteriori novità introdotte dal D.I. 21 maggio 2024.

La nuova disciplina

L’articolo 2 del D.I. 21 maggio 2024 ha ridefinito l’ambito di applicazione del Fondo, che si estende ai datori di lavoro del settore delle attività professionali che occupano almeno un dipendente, mentre in precedenza il requisito dimensionale previsto era riferito ai datori di lavoro con più di 3 dipendenti.

L’articolo 5 ha ampliato la platea dei lavoratori destinatari delle tutele garantite dal Fondo, includendo i lavoratori assunti con qualsiasi tipologia di contratto di apprendistato, e confermando esplicitamente l’esclusione dei dirigenti. Tra i destinatari delle tutele sono ricompresi anche i lavoratori a domicilio.

Pertanto, anche i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 3 dipendenti nel semestre di riferimento,  possono utilmente presentare al medesimo Fondo, con le modalità telematiche in uso, dalla data di entrata in vigore del decreto di adeguamento, domande di assegno di integrazione salariale, per le causali ordinarie e straordinarie previste dalla normativa, per periodi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa decorrenti dal 9 luglio 2024.

Di conseguenza, a partire dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del D.I. 21 maggio 2024 (luglio 2024), anche i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 3 dipendenti nel semestre di riferimento sono tenuti al versamento del contributo ordinario al Fondo e non sono più soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS), né al relativo obbligo contributivo.

Quindi, dalla mensilità di competenza luglio 2024, i datori di lavoro, come sopra individuati (connotati dal codice autorizzazione “0S”), sono tenuti a versare al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali il contributo ordinario di finanziamento, la cui misura è stata modificata rispetto al precedente D.I. Infatti, l’aliquota era precedentemente fissata in misura pari allo 0,45% per i datori di lavoro con più di 3 dipendenti e in misura pari allo 0,65% per i datori di lavoro con più di 15 dipendenti.

Le nuove aliquote

Le nuove aliquote del contributo ordinario, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i dipendenti, compresi gli apprendisti con qualsiasi tipo di contratto e i lavoratori a domicilio, a esclusione dei dirigenti, sono, invece, le seguenti:

0,50%, di cui 2 terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, per i datori di lavoro che nel semestre di riferimento abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti;

0,80%, di cui 2 terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, per tutti i datori di lavoro che nel semestre di riferimento abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti e fino a 15 dipendenti;

1%, di cui 2 terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, per tutti i datori di lavoro che nel semestre di riferimento abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti.

Inoltre,  è previsto un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione dell’assegno di integrazione salariale, nella misura del 4% calcolato in rapporto alle retribuzioni perse.

A decorrere dal 1° gennaio 2025, a favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale per almeno 24 mesi, a fare data dal termine del periodo di fruizione del trattamento, la relativa aliquota del contributo ordinario si riduce in misura pari al 40%.

Con decorrenza dalla data di entrata in vigore del D.I. 21 maggio 2024, l’INPS rimuove centralmente dalle posizioni sopra individuate il codice autorizzazione “0J”; la relativa procedura di calcolo sarà implementata al fine di recepire le disposizioni sopra citate. Le procedure di calcolo sono adeguate, avuto riguardo al nuovo assetto contributivo, con decorrenza dalla mensilità di luglio 2024.

Ai fini del corretto assolvimento degli obblighi contributivi, i datori di lavoro soggetti alla disciplina del Fondo, che operano con più posizioni contributive e realizzano i requisiti occupazionali computando i lavoratori denunciati su più matricole, devono darne comunicazione alle strutture territoriali dell’INPS di competenza per consentire l’attribuzione dei codice autorizzazione “6G” (datori di lavoro con più di 5 e fino a 15 dipendenti, che operano su più posizioni) e “2C” (datori di lavoro con più di 15 dipendenti, che operano su più posizioni).

L’utilizzo di questi codici di autorizzazione si rende necessario in quanto le aliquote contributive sono differenziate in base al raggiungimento di uno dei diversi limiti occupazionali. Conseguentemente, ogni variazione della media occupazionale, tale da determinare una variazione del codice di autorizzazione, deve essere comunicata alla struttura territoriale competente a cura del datore di lavoro.

Infine, la durata massima per le causali ordinarie è stata ridotta a 26 settimane in un biennio mobile.

 

 

 

MEF: approvata la metodologia relativa al concordato preventivo biennale per i forfettari

Il Decreto del 15 luglio 2024 del Ministero dell’economia e delle finanze, recante l’approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale destinata ai contribuenti che aderiscono al regime forfettario, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 2024, n. 167.

Con il Decreto 15 luglio 2024 MEF è stata approvata la metodologia in base alla quale l’Agenzia delle entrate formula ai contribuenti di minori dimensioni, che svolgono attività nel territorio dello Stato e che sono titolari di reddito di impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, una proposta di concordato.

 

La proposta viene elaborata sulla base della metodologia approvata, utilizzando i dati indicati dal contribuente nella dichiarazione dei redditi e le informazioni desunte dalle banche dati relative agli ISA, anche relative ad annualità pregresse. Inoltre, ai fini delle rivalutazioni prospettiche della proposta di concordato, vengono utilizzate le proiezioni macroeconomiche di crescita del PIL elaborate dalla Banca d’Italia.

 

Ai fini dell’elaborazione della proposta per i contribuenti che, nel periodo d’imposta 2023, hanno determinato il reddito in base al regime forfetario, gli stessi contribuenti devono comunicare, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati necessari per l’elaborazione della proposta.

 

Sulla base della metodologia approvata dal decreto MEF del 15 luglio 2024, ai fini della proposta di concordato, viene individuato il reddito d’impresa, ovvero di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, il quale rileva ai fini della proposta di concordato per il periodo d’imposta 2024.

 

Come stabilito dall’articolo 4 del decreto MEF, l’Agenzia delle entrate tiene conto di possibili eventi straordinari comunicati dal contribuente per determinare in modo puntuale la proposta di concordato. Tali eventi sono riconducibili alle situazioni eccezionali di cui alle lettere a), b), e) ed f) dell’articolo 4 del decreto MEF 14 giugno 2024, verificatesi nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, in ogni caso, in data antecedente all’adesione al concordato.

Vigilanza sulle imprese agrituristiche: il corretto inquadramento

Fornite le indicazioni da seguire per gli accertamenti nei confronti delle aziende del settore (INL, nota 16 luglio 2024, n. 5486).

L’Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito indicazioni al proprio personale in materia di corretto inquadramento degli accertamenti nei confronti delle imprese agrituristiche, tenendo conto delle diverse fonti normative che insistono in materia, al fine di una maggiore completezza istruttoria e, conseguentemente, al fine di evitare possibili contenziosi.

Infatti, in passato (circolare n. 1/2020), l’INL ha rammentato gli orientamenti della Cassazione (sentenze n. 11076/2006, n. 10905/2011 e n. 16685/2015) secondo i quali  le attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento di bestiame devono comunque rimanere principali rispetto a quelle ricettive e di ospitalità che si pongono in rapporto di “connessione e complementarietà” con esse. 

Tuttavia, questa indicazione va riponderata tenendo in debita considerazione la disciplina regionale di
riferimento che, a sua volta, va applicata in funzione delle modifiche apportate alla Legge n. 96/2006 intervenute nel 2021 e quindi successive alla citata circolare INL.

La disciplina regionale

 La Legge n. 96/2006 rimette alle regioni le modalità per il rilascio della autorizzazione alla attività agrituristica (articolo 7), le quali sono anche tenute a dettare “criteri, limiti e obblighi amministrativi per lo svolgimento dell’attività agrituristica” nonché “criteri per la valutazione del rapporto di connessione delle attività agrituristiche rispetto alle attività agricole che devono rimanere prevalenti” (articolo 4).

La valutazione del rapporto di connessione non può prescindere dunque dai criteri definiti dalla legislazione regionale che, sul punto, integra quella nazionale, sulla base della delega contenuta nella citata legge, nonché della circostanza che l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività è rilasciata dalle regioni.

Proprio in relazione ai “criteri per la valutazione del rapporto di connessione delle attività agrituristiche rispetto alle attività agricole”, inoltre, occorre tenere conto di quanto stabilito dall’articolo 68 del D.L. n. 73/2021. Il comma 10 della citata disposizione, infatti, da un lato, ha stabilito che “al fine di sostenere l’incremento occupazionale nel settore agricolo e ridurre gli effetti negativi causati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, fatti salvi i criteri di cui all’articolo 2135 del codice civile per il rispetto della prevalenza dell’attività agricola principale, gli addetti di cui all’articolo 2, comma 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96” – e cioè “l’imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell’articolo 230-bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale” – “sono considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica”; dall’altro, al comma 11, il D.L. n. 73/2021 ha modificato la stessa Legge n. 96/2006 sopprimendo, fra i criteri da utilizzare da parte delle regioni e province autonome ai fini della valutazione della prevalenza delle attività agricole rispetto alle attività agrituristiche, quello del “tempo di lavoro necessario all’esercizio delle stesse attività”.

In altre parole, alla luce di tale novità legislativa, non è più rilevante, ai fini della determinazione della connessione, la valutazione della maggiore consistenza delle risorse umane impegnate nell’agriturismo rispetto a quelle impegnate nell’attività agricola principale ed è rimessa alle regioni la disciplina della
connessione ai fini della valutazione della sussistenza della prevalenza dell’attività agricola principale.

Pertanto,  nell’ambito dei relativi accertamenti, il personale ispettivo dell’INL dovrà tener conto di quanto sopra, nonché dei criteri stabiliti dalla legislazione regionale, verificando la rispondenza dell’organismo economico ai requisiti stabiliti dalle norme regionali e dalla disciplina amministrativa dettata dagli enti locali. Solo nelle ipotesi di significativo scostamento dai requisiti normativi, il personale ispettivo, prima di adottare ogni provvedimento, interesserà gli uffici regionali competenti al rilascio dell’abilitazione al fine di acquisire ogni utile elemento istruttorio volto a comprovare il corretto inquadramento previdenziale delle imprese coinvolte.

Ebinter Aosta: sostegno al reddito per le imprese colpite dagli alluvioni

Stanziati 75.000,00 euro e 150.000 euro per i danni dell’alluvione subiti da Cogne e Cervinia

A seguito dei numerosi fenomeni climatici, gli Enti bilaterali della provincia di Aosta hanno stanziato:
75.000,00 euro  (l’Ente Bilaterale del Commercio e Terziario)
– e 150.000 euro (l’Ente Bilaterale del Turismo),
per i danni dell’alluvione subiti da Cogne e Cervinia a favore delle imprese e dei lavoratori dei settori del turismo, commercio e terziario.
L’11 luglio gli enti bilaterali hanno, infatti, approvato l’attivazione di misure di sostegno per i dipendenti colpiti dall’emergenza prevedendo un contributo di 400,00 euro lordi a lavoratore, al fine di garantire un  aiuto economico.
Per presentare la domanda, il datore di lavoro o il lavoratore  devono rivolgersi alla sede dell’Ente Bilaterale del Commercio o allo sportello Ebt turismo per il settore ricettivo.
 I contributi saranno erogati fino ad esaurimento fondi.

Chiarimenti dell’Agenzia delle entrate sul contributo di solidarietà temporaneo per il 2023

L’Agenzia delle entrate interviene in risposta a un interpello sulla corretta interpretazione e applicazione dell’articolo 1, commi da 115 a 119, della Legge di bilancio 2023, che disciplina il contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 per i soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva rivendita, attività di produzione di energia elettrica o gas metano, di estrazione di gas naturale, di rivendita di energia elettrica, gas metano e gas naturale, di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi, nonché di importazione degli anzidetti beni o di introduzione in Italia, sempre dei medesimi beni, provenienti da altri Stati dell’UE per la loro successiva rivendita (Agenzia delle entrate, risposta 18 luglio 2024, n. 158).

L’articolo 1, commi dal 115 al 119, della Legge di bilancio 2023 ha introdotto per l’anno 2023  un un contributo di solidarietà temporaneo, con il fine di contenere gli effetti dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori.

Tale contributo è posto dall’articolo 1, comma 115, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l’attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l’attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l’attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi.

Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell’UE. Non è dovuto, invece, dai soggetti che svolgono l’attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell’energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché dalle piccole imprese e dalle microimprese che esercitano l’attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione identificata dal codice ATECO 47.30.00.

Il contributo è dovuto se almeno il 75% dei ricavi del periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attività indicate nei periodi precedenti.

 

Il successivo comma 116 prevede che il contributo di solidarietà sia determinato applicando un’aliquota pari al 50% sull’ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10% la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell’imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero.

L’ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25% del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

 

L’articolo 5 del D.L. n. 34/2023 (poi abrogato dall’articolo 22, comma 1, del D.L. n. 61/2023) aveva previsto che, ai soli fini della determinazione del contributo di solidarietà temporaneo, per il 2023, non concorressero alla determinazione del reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 gli utilizzi di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d’imposta o vincolate a copertura delle eccedenze dedotte. Con tale articolo, dunque, erano stati esclusi (parzialmente) dalla determinazione del contributo di solidarietà gli utilizzi delle riserve in sospensione d’imposta nei termini indicati dal citato articolo 5, sia ai fini della determinazione del reddito del periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, sia dal calcolo della media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022, sino a concorrenza dell’esclusione operata nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

Successivamente, è stato ripristinato il contenuto del citato articolo 5, nuovamente senza alcun riferimento alla concorrenza (o meno) delle riserve in parola al predetto limite del 25%.

Al riguardo, l’Agenzia sottolinea la scelta del legislatore di escludere dalla determinazione del contributo esclusivamente gli utilizzi delle riserve in sospensione d’imposta, confermando a contrario che l’ammontare delle stesse concorre pienamente al patrimonio netto utile del contribuente ai fini dell’individuazione del predetto limite in quanto si tratta di riserve che astrattamente possono essere ”utilizzate”.

 

Alla luce di quanto sopra, nella fattispecie rappresentata dall’istante, l’Agenzia ritiene che ai fini del limite del 25% del contributo di solidarietà, la riserva da rivalutazione (affrancata) ex articolo 110 del D.L. n. 104/2020 debba ritenersi inclusa nel patrimonio netto ai sensi dell’articolo 2424 del codice civile, concorrendo di conseguenza la stessa alla determinazione del limite del 25%.

CCNL Assicurazioni Sna: incontro per il rinnovo contrattuale

Stallo nel rinnovo contrattuale con Sna che chiude su aumenti, welfare e flessibilità

Nel corso dell’incontro tenutosi per il rinnovo contrattuale tra le Sigle sindacali e Sna, come riporta una nota di Fesica-Confsal del 16 luglio, si è discusso sui temi oggetto del contratto. Dal canto suo, Fesica ha chiesto aumenti retributivi, dal momento che la retribuzione è ferma da 6 anni. Dinnanzi a questa proposta, la risposta di Sna è stata di chiusura. Sono state rispedite al mittente anche le proposte in materia di welfare e ulteriori flessibilità nel contratto. 
Inoltre, le OO.SS. hanno fatto presente la mole di lavoro dei lavoratori a causa della quale i dipendenti non riescono a consumare tutte le ferie ed i permessi annuali previsti. Senza contare che il 4° livello percepisce una paga base molto al di sotto dei 1.000,00 euro. L’invito rivolto a Sna è quello di tornare al tavolo contrattuale e giungere ad un punto d’incontro per il bene dei lavoratori. 

CCNL Rai: firmata l’ipotesi di rinnovo

A livello economico previsti aumenti fino a 130,00 euro ed un importo a titolo di Una Tantum a settembre 2024 

Il 16 luglio è stata siglata da Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Fnc-Ugl, Snater, Libersind-Confsal l’ipotesi di rinnovo del contratto applicabile ai Quadri, Impiegati e Operai della Rai e delle società del Gruppo.
Per quanto riguarda la parte economica è stata raggiunta la seguente intesa:
Per i lavoratori assunti dopo il 1995: previsti 130,00 euro per il 3° livello, così suddivisi:
– 50,00 euro a novembre 2024;
– 40,00 euro a luglio 2025;
– 40,00 euro a luglio 2026.
Stabilito un importo a titolo di Una Tantum pari a 700,00 euro per tutti i Livelli a settembre 2024.
Per i lavoratori assunti prima del 1995: previsti 100,00 euro per il 3° livello, così suddivisi:
– 40,00 euro  a novembre 2024
– 30,00 euro a luglio 2025
– 30,00 a luglio 2026.
Stabilito un importo a titolo di Una Tantum pari a 450,00 euro per tutti i Livelli a settembre 2024.

Decontribuzione Sud, l’ambito di applicazione

La Commissione europea ha prorogato l’applicabilità della misura fino alla fine dell’anno in corso, purché l’aiuto sia concesso entro il 30 giugno 2024 (INPS, circolare 17 luglio 2024, n. 82).

L’INPS ha comunicato che la Commissione europea, con la decisione C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024, ha prorogato l’applicabilità di Decontribuzione Sud fino al 31 dicembre 2024, a condizione che l’aiuto sia concesso entro il 30 giugno 2024

Infatti, con specifico riferimento al perimetro di efficacia temporale della misura in questione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che la misura in trattazione non può trovare applicazione per le assunzioni effettuate a fare data dal 1° luglio 2024. Di conseguenza, la proroga fino al 31 dicembre 2024 – autorizzata dalla Commissione europea con la citata decisione C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024 –trova applicazione esclusivamente rispetto ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024.

Peraltro, su espressa indicazione del Ministero, l’INPS ha anche precisato che, qualora entro la data del 30 giugno 2024 sia stato instaurato un rapporto di lavoro a tempo determinato, la decontribuzione in trattazione può trovare applicazione fino al 31 dicembre 2024, ancorché tale rapporto venga prorogato o trasformato a tempo indeterminato successivamente al 30 giugno 2024.

Comunque, il beneficio contributivo in oggetto trova applicazione, per i rapporti di lavoro instaurati entro il 30 giugno 2024, tramite l’esposizione dei relativi codici nei flussi Uniemens da parte del datore di lavoro, fino al mese di competenza di dicembre 2024.

I massimali

Come previsto dalla decisione C(2023) 9018 final del 15 dicembre 2023, il massimale di erogazione degli aiuti ricompresi nel cosiddetto Temporary Crisis and Transition Framework è pari a:

335.000 euro per le imprese attive nei settori della pesca e dell’acquacoltura;
2,25 milioni di euro per tutte le altre imprese ammissibili al regime di aiuti esistente.
Con specifico riferimento ai tali massimali, l’INPS precisa che, qualora un datore di lavoro operi in più settori per i quali si applicano massimali diversi, per ciascuna di tali attività deve essere rispettato il relativo massimale di riferimento e non può, comunque, mai essere superato l’importo massimo complessivo di 2,25 milioni di euro per datore di lavoro.

Inoltre, l’Istituto conferma che la misura in trattazione non trova applicazione in relazione ai settori della produzione primaria di prodotti agricoli, del lavoro domestico e del settore finanziario, nonché nei riguardi dei soggetti espressamente esclusi dall’articolo 1, comma 162 della Legge di Bilancio 2021.

Modalità di esposizione dei dati in Uniemens

I datori di lavoro interessati che intendono fruire dell’agevolazione devono esporre, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di luglio 2024, i lavoratori per i quali spetta l’agevolazione valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese di riferimento.

Inoltre, in conseguenza del nuovo assetto della misura, i datori di lavoro che intendano fruire della Decontribuzione Sud devono, a partire dalla denuncia di competenza del mese di agosto 2024, indicare anche la data di instaurazione del rapporto di lavoro all’interno dell’elemento <InfoaggCausaliContrib>.

Pertanto, per esporre il beneficio spettante, devono essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, nell’elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

– nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il valore “DESU”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato Articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”;

– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>, dal periodo di competenza agosto 2024, deve essere inserita la data di assunzione nel formato AAAA-MM-GG e deve essere esposto l’attributo “TipoIdentMotivoUtilizzo” con valore “DATA“. Nel caso delle agenzie di somministrazione relativamente alla posizione per i lavoratori assunti per essere impegnati presso l’utilizzatore (posizione contributiva contraddistinta dal C.S.C. 7.07.08 e dal C.A. 9A), oltre all’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la data di assunzione e al relativo attributo “TipoIdentMotivoUtilizzo”, deve essere esposto un ulteriore <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la matricola aziendale o il codice fiscale e il relativo attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> con valore “MATRICOLA_AZIENDA” oppure “CF_PERS_FIS” o ”CF_PERS_GIU”;

– nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;

– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

I dati esposti nell’Uniemens saranno poi riportati, a cura dell’INPS, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:

– con il codice “L565”, avente il significato di “Conguaglio Esonero articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”;

– con il codice “L571”, avente il significato di “Arretrati Esonero articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”.

Nella mensilità di luglio 2024, quindi, può essere esposto il codice “DESU” sia con le modalità attualmente in uso, valorizzando <IdentMotivoUtilizzoCausale> con “N”, sia utilizzando le istruzioni fornite con la circolare in commento.

L’INPS fa anche presente che la fruizione della Decontribuzione Sud relativa al mese di competenza di luglio 2024 può essere esposta come arretrato esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza delle mensilità di agosto, settembre e ottobre 2024.

L’Istituto rammenta, inoltre, che la sezione “InfoAggcausaliContrib” va ripetuta per il mese di arretrato.

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/Vig).